
Una recente pronuncia della Cassazione fa chiarezza sui presupposti dell’azione risarcitoria contro le banche per aver concesso credito in modo abusivo a soggetti in stato di crisi o insolvenza.
La decisione sottolinea come la concessione o la prosecuzione incauta di credito a un’impresa in difficoltà, violando l’obbligo di prudente valutazione, possa configurare una condotta illecita. L’erogazione abusiva, se effettuata con dolo o colpa e senza concrete prospettive di risanamento, obbliga il finanziatore a risarcire il danno derivante dall’aggravamento del dissesto causato dalla continuazione dell’attività imprenditoriale.
Al contrario, non si configura concessione abusiva quando la banca assume un rischio non irragionevole, supportato da una valutazione ex ante che indichi la possibilità di risanamento aziendale.
Il curatore fallimentare, per configurare la responsabilità del finanziatore, ha l’onere di provare:
- La condotta violativa delle regole bancarie (dolo o colpa)
- La prosecuzione dell’attività d’impresa in perdita (danno-evento)
- L’aggravamento del dissesto (danno-conseguenza)
- Il nesso di causalità tra la condotta del finanziatore e l’aggravamento del dissesto.