La rottamazione-ter apre le porte anche ai contribuenti che non hanno versato, entro il 7 dicembre 2018, le rate dovute per le precedenti rottamazioni (articolo 3, comma 23, D.L. 119/2018, come modificato dal Decreto Semplificazioni).
Il termine per presentare la domanda scade il 30 aprile 2019.
Il pagamento deve effettuarsi secondo le seguenti modalità:
- in unica soluzione entro il 31 luglio 2019;
- nel numero massimo di dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, con la prima in scadenza il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019, e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Buone notizie anche per tutti i contribuenti che presentano la dichiarazione per accedere alla speciale definizione a saldo e stralcio, e che vengono “respinti” a causa della mancanza dei requisiti prescritti dalla legge, o perché gravati da debiti diversi da quelli definibili.
In tal caso, entro il 31 ottobre 2019, l’Agente della Riscossione comunicherà il diniego di accesso alla rottamazione a saldo e stralcio. Il debitore, quindi, viene avvertito che le somme dovute, ove definibili ai sensi dell’art. 3 del D.L. 119/2018, confluiscono automaticamente nella rottamazione-ter.
In questo caso il pagamento è effettuato:
- per il 30% delle somme, con una prima rata in scadenza il 30 novembre 2019;
- per il restante 70% in rate, ciascuna di pari importo, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
Si ricorda, in ogni caso, che per accedere alla definizione a saldo e stralcio deve sussistere una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, che si verifica nel caso in cui l’Isee del nucleo familiare non sia superiore a 20.000 euro.
Per approfondire:
Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119