Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (c.d. Legge di Bilancio 2019).
Il provvedimento è entrato in vigore il 1 gennaio 2019.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è stato istituito un Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Il FIR eroga indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.
Hanno accesso alle prestazioni del FIR i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, nonché le microimprese, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche sopra citate alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero i loro successori e aventi causa.
Sono in ogni caso esclusi dall’accesso alle prestazioni del FIR le controparti qualificate e i clienti professionali.
La misura dell’indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
La percentuale del 30 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.
La misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
La percentuale del 95 per cento, entro tale limite, può essere incrementata qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l’indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell’esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.
Le somme erogate a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto-legge 25 luglio 2018 n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018 n. 108, e recante la Legge di Bilancio 2018, sono assegnate a titolo di indennizzo.
Conseguentemente, il FIR è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto.
L’indennizzo per gli azionisti è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento.
Anche l’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati è corrisposto al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche nonché di ogni altra forma di ristoro, rimborso o risarcimento, nonché del differenziale cedole percepite rispetto a titoli di Stato di durata equivalente.
Il FIR opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 Gennaio 2019, saranno definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili.
Quel che già è stato fissato dalla Legge di Bilancio è che la domanda di indennizzo deve essere inviata al Ministro dell’economia e delle finanze entro 180 giorni dalla pubblicazione del citato decreto e che i risparmiatori che documentano un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 saranno soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR.
Seguiranno aggiornamenti.
Per approfondire: