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MIFID 2 un anno dopo

MIFID II rappresenta l’attuale pietra angolare della regolamentazione europea dei mercati e degli strumenti finanziari.

La nuova disciplina contenuta nella Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 65/2014, e che lo Stato Italiano ha recepito con il D.L. 129/2017, ha modificato il Testo Unico sulla Finanza (D.lgs. n. 58/1998) e sostituito i suoi regolamenti attuativi attualmente contenuti nella Delibera Consob n. 20307/2018 del 15 febbraio scorso, nonché nel Regolamento delegato n. 565/2017.

MIFID II è entrata in vigore nell’ordinamento italiano il 3 gennaio 2018.

Nella sua riedizione, la Direttiva in questione apporta una profonda e radicale revisione alla disciplina della negoziazione e distribuzione degli strumenti finanziari in Europa contenuta nella precedente Direttiva n. 39 del 2004, la cosiddetta MIFID I, entrata in vigore nell’ordinamento italiano nel 2007.

La ratio ispiratrice della riforma è chiara: rafforzare e ampliare le tutele nei confronti dei risparmiatori e degli investitori per rendere i mercati finanziari europei più competitivi e trasparenti.

Questo è il fine; i mezzi per raggiungerlo – e in ciò risiedono le novità di MIFID II:

  • anticipazione della soglia di tutela a una fase antecedente il rapporto di intermediazione finanziaria, e coincidente già solo con la nascita del prodotto finanziario all’interno di un mercato di riferimento pre-individuato (è la cosiddetta product governance);

  • ampliamento delle informazioni precontrattuali su costi e oneri delle operazioni;

  • affinamento delle tecniche di profilatura e valutazione di adeguatezza e appropriatezza delle operazioni di investimento;

  • introduzione della consulenza finanziaria indipendente.

Proprio sui costi, voci che fino ad oggi sono state particolarmente opache e in molti casi dannose per i risparmiatori, stiamo assistendo in questi giorni all’ennesimo rallentamento della trasparenza sui mercati finanziari.

A più di un anno dall’entrata in vigore della Direttiva UE che richiede più trasparenza agli intermediari nei confronti dei clienti, ci sono ancora molti nodi da sciogliere su come illustrare, ex ante ed ex post, il dettaglio dei costi sostenuti realmente da ogni singolo cliente, anche in valore assoluto e non solo in percentuale.

In più, nel resoconto di fine anno dovrà essere illustrata, con trasparenza e semplicità, l’incidenza del costo totale sul rendimento.

Abi, Assoreti, Assosim ed Assogestioni hanno chiesto in settimana alla Consob di proporre all’Esma l’avvio di un tavolo di lavoro per fornire alcuni chiarimenti in merito alla stesura dell’informativa che occorre predisporre sui costi per inviarla ai clienti. Un documento inizialmente annunciato per i primi mesi del 2019, con i dati relativi al 2018, che continua però a essere procrastinato.

Per far luce sui costi c’è sempre tempo… Purché luce sia!

 

Per approfondire:

Testo Unico della Finanza (D.lgs. n. 58/1998)

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 39/2004

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 65/2014

Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione

D.L. 3 agosto 2017 n. 129

Delibera Consob n. 20307/2018

 



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