La recente ordinanza n. 28320/2024 della Corte di Cassazione torna a far luce su un tema delicato e di grande rilevanza per le imprese che si trovano in difficoltà finanziarie: la concessione abusiva di credito da parte degli istituti bancari.
La Cassazione ha chiarito i presupposti dell’azione risarcitoria contro gli istituti di credito per concessione abusiva di credito a soggetti in stato di crisi o insolvenza.
Ai sensi dell’art. 218 L. Fall., costituisce illecito civile la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e, in generale, degli imprenditori che esercitano attività commerciale, i quali, anche al di fuori dei casi di bancarotta, ricorrono o continuano a ricorrere al credito dissimulando il dissesto o lo stato di insolvenza. In tal caso, il curatore fallimentare è legittimato ad agire nei confronti della banca, qualora la posizione di quest’ultima, in qualità di terzo responsabile solidale, sia configurata come corresponsabile del danno causato alla società fallita a seguito dell’abusivo ricorso al credito da parte dell’amministratore della medesima.
Come Studio Melpignano, da sempre attenti alle dinamiche che coinvolgono il tessuto imprenditoriale e le persone fisiche, riteniamo doveroso portare alla vostra attenzione questo importante orientamento giurisprudenziale. La “concessione abusiva di credito” si configura quando un finanziatore concede o continua a concedere credito in modo incauto a un imprenditore insolvente o in crisi conclamata, violando l’obbligo di prudente valutazione. L’erogazione abusiva del credito, effettuata con dolo o colpa verso un’impresa in grave difficoltà e senza prospettive di risanamento, obbliga il finanziatore a risarcire il danno derivante dall’aggravamento del dissesto.
È fondamentale sottolineare che non si ravvisa concessione abusiva se la banca, pur in assenza di una formale procedura di risoluzione della crisi, assume un rischio non irragionevole, nella prospettiva di un risanamento aziendale, erogando credito a un’impresa che, secondo una valutazione ex ante, potrebbe superare la crisi o almeno mantenersi sul mercato, sulla base di dati e documenti acquisiti che mostrano la volontà e la capacità dell’imprenditore di utilizzare il credito a tali fini.
Per la configurabilità della responsabilità del finanziatore, il curatore fallimentare deve provare la condotta illecita della banca, il danno derivante dalla prosecuzione dell’attività in perdita, l’aggravamento del dissesto e il nesso causale tra la condotta della banca e l’aggravamento del dissesto.
Speriamo che queste informazioni vi siano utili per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide che il mondo finanziario a volte ci pone.