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Con una recentissima sentenza il Tribunale di Benevento ha affrontato la problematica relativa alla prescrizione nei giudizi di risarcimento per la vendita di azioni illiquide delle banche popolari.
Il Tribunale ha stabilito che, nel caso la responsabilità dell’intermediario sia considerata di natura contrattuale, il termine di prescrizione dell’azione legale è di dieci anni. Tale termine inizia a decorrere dal momento in cui il danno patrimoniale diventa concreto per il cliente, identificato in questo caso specifico nel dicembre 2015, allorquando fu comunicata una variazione del livello di rischio degli investimenti.
Per quanto riguarda la responsabilità di natura extracontrattuale dell’intermediario, la prescrizione non inizia automaticamente dalla data del contratto o dall’evento illecito, ma da quando il danneggiato ha piena consapevolezza del danno e della sua ingiustizia. Questo principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (ad esempio, nella sentenza n. 11119/2013 della Cassazione Civile).
Questa decisione giurisprudenziale rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i consumatori coinvolti in operazioni finanziarie con intermediari e sottolinea l’importanza di essere pienamente informati e consapevoli dei propri diritti, specialmente in relazione ai termini di prescrizione per l’esercizio di azioni legali.



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