Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione si pronuncia in tema di responsabilità delle banche nei confronti dei clienti in caso di violazione degli obblighi informativi.
La Sentenza n. 24142 del 3 ottobre 2018 pone un punto fermo alla questione controversa della prova della trasgressione dei doveri di informazione gravanti sugli istituti di credito, schierandosi dalla parte dei risparmiatori.
Il principio di diritto espresso dalla pronuncia in esame, infatti, è del seguente tenore testuale: “La prova del mancato rispetto da parte della banca dei doveri informativi nei confronti dell’investitore, come per esempio la mancata acquisizione del profilo di rischio o l’assenza del prospetto informativo dell’investimento, è sufficiente a radicare la responsabilità dell’intermediario.”
Il percorso seguito dagli Ermellini per giungere a questa conclusione tocca argomenti di carattere sostanziale e altri di tipo processuale.
Sotto il primo profilo, la Corte ribadisce il concetto, già presente in altre pronunce, per il quale la capillare e puntuale normativa relativa al settore dei servizi di investimento pone una serie di stringenti doveri informativi in capo agli intermediari.
L’imposizione di questi dettagliati compiti è direttamente funzionale a fare acquisire al cliente l’effettiva consapevolezza dell’investimento, anche al fine di provare a ragguagliare l’inevitabile asimmetria informativa tra banca e risparmiatore.
In altre parole, nell’economia della singola operazione, l’obbligo informativo assume un rilievo determinante, al punto che, in mancanza di un consenso informato dell’interessato, il sinallagma contrattuale non può trovare piena attuazione.
Al livello processuale, la Corte si sofferma sull’onere della prova: non grava in capo al cliente-risparmiatore l’onere di dimostrare il pregiudizio subito né tantomeno il nesso di causalità tra la condotta della banca e il danno.
Basta l’accertamento della violazione dei doveri informativi imposti agli intermediari finanziari dal sistema normativo delineato dal TUF per provare a radicare la responsabilità dell’intermediario finanziario.
Per approfondire:
Cassazione Civile, Sez. VI, 3 ottobre 2018, n. 24142