Una buona notizia per i cittadini distratti che portano all’incasso assegni privi di trasferibilità.
Con l’art. 9 bis della legge 119/2018 si stabilisce che, per importi di assegni inferiori a 30 mila euro, privi della clausola di trasferibilità, la sanzione minima applicabile sarà pari al 10% dell’importo trasferito.
Sempre fermo il presupposto per accedere alla riduzione: dal pagamento effettuato tramite assegno privo della clausola di non trasferibilità non dovranno paventarsi circostanze dalle quali emergano finalità di riciclaggio.
In caso di sanzione, entrambi i soggetti coinvolti, emittente/debitore e beneficiario/creditore potranno operare in autonomia, estinguendo il proprio debito indipendentemente dalla condotta dell’altro.
Per approfondire:
Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119