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assegni non trasferibili

Una buona notizia per i cittadini distratti che portano all’incasso assegni privi di trasferibilità.

Con l’art. 9 bis della legge 119/2018 si stabilisce che, per importi di assegni inferiori a 30 mila euro, privi della clausola di trasferibilità, la sanzione minima applicabile sarà pari al 10% dell’importo trasferito.

Sempre fermo il presupposto per accedere alla riduzione: dal pagamento effettuato tramite assegno privo della clausola di non trasferibilità non dovranno paventarsi circostanze dalle quali emergano finalità di riciclaggio.

In caso di sanzione, entrambi i soggetti coinvolti, emittente/debitore e beneficiario/creditore potranno operare in autonomia, estinguendo il proprio debito indipendentemente dalla condotta dell’altro.

Per approfondire:

Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119



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