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Nell’Italia della recessione si sta facendo largo un nuovo tipo di prestitoil cui successo sembra alimentarsi della stessa crisi economica: è il fenomeno della carta revolving.

Una carta di credito che permette di comprare oggi e pagare in rate mensili, piuttosto che a saldo il mese successivo (come avviene con le carte tradizionali).

Un fido, insomma, semplice da ottenere ma a cui vengono spesso applicati tassi di interesse pesanti e condizioni poco cristalline.

In ragione delle sue caratteristiche, idonee, talvolta, a vulnerare alcuni e fondamentali presidi di correttezza e lealtà nel mercato del credito, il prodotto finanziario “carta revolving” è stato più volte sottoposto all’attenzione dei Collegi ABF, e su di esso ha avuto modo di intervenire anche la Banca d’Italia, la quale, con comunicazione del 20 aprile 2010, ha precisato le cautele e gli indirizzi per gli operatori del settore.

Risale al 5 febbraio 2019 la decisione del Collegio ABF di Bari, con la quale, richiamando l’orientamento maggioritario del Collegio di Coordinamento, è stata dichiarata la nullità dei finanziamenti concessi al consumatore per mancanza del requisito di forma richiesta ad substantiam dall’art. 117 co. 1 e 3 TUB. 

L’Arbitro, inoltre, ha accolto l’eccepita violazione dell’art. 3 del D.Lgs n. 374/1999 poiché la concessione delle due carte di credito revolving è avvenuta in assenza di un intermediario finanziario, e attraverso il semplice recapito postale.

Il Collegio barese, infine, ha disposto la restituzione degli interessi corrisposti al consumatore.

Il petitum della suddetta decisione, infatti, concerne il mancato rispetto delle regole in tema di trasparenza da parte degli intermediari e la conseguente collocazione del prestito revolving in assenza di contratto di finanziamento e di adeguata informativa.

L’accertamento della violazione dei doveri informativi imposti dalla normativa di settore agli intermediari finanziari, e i conseguenti accertamenti di responsabilità, rappresentano un passo in avanti verso una piena tutela del consumatore, che, tuttavia, fatica a essere totalmente rispettata.

Per approfondire:

Comunicazione Banca d’Italia del 20 aprile 2010

Decisione ABF – Collegio di Bari del 5 febbraio 2019



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