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conto corrente in rosso

Scatta l’alert per i correntisti che sconfinano in banca oltre i 300 euro sui conti senza fidi.  Lo afferma Bankitalia con un Provvedimento del 18 giugno 2019 in “materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.156 del 5 luglio scorso.

L’ultimo aggiornamento del provvedimento nato nel 2009, revisiona alcune recenti norme sui conti di pagamento per i consumatori. Le modifiche verranno applicate dal 1° gennaio 2020.

Vediamo quali sono le novità per i consumatori.

Quando scatta l’alert?

Che cosa succede al correntista se “va in rosso”? è un’evenienza spiacevole che può succedere per molteplici motivi. Ma è comunque prevista dalle normative.

I consumatori che vanno in rosso devono ricevere un’adeguata e dettagliata informazione sullo sconfinamento consistente di durata superiore a un mese.

Quando lo sconfinamento è consistente? Lo è quando è uguale o supera i 300 euro in assenza di apertura di credito, oppure al 5% dell’importo totale del fido. La comunicazione dello sconfinamento viene effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento del mese.

In sintesi:

  • se il conto corrente è senza fido: scoperto è pari o superiore a 300 euro.
  • se il conto corrente è con fido: scoperto oltre il 5% del totale del fido.

Un grosso vincolo per i correntisti che vanno in rosso, anche se per cifre esigue, è l’impossibilità di poter fare prelievi al bancomat.

E’ possibile chiudere il proprio corrente? Sì. Qualora si decida di chiudere il proprio conto in rosso, è possibile farlo e la banca non potrà dire di no. In questo modo si evita di andare incontro ad ulteriori spese anche se il debito resta.

Quali novità sono previste per i consumatori?

Più trasparenza nelle spese bancarie: le spese relative ai servizi delle banche includono in modo chiaro per ciascuna voce di costo, eventuali oneri fiscali e spese di scritturazione contabile. 

Indicatore dei costi: i consumatori avranno un “Indicatore dei costi complessivi” (Icc), utile per fare confronti e monitoraggio. Nel provvedimento si fa distinzione tra il conto “a pacchetto” (costi a forfait), i conti a “consumo” (ordinari) e i conti “in convenzione”. I consumatori devono avere notizia dell’Icc in alcuni documenti importanti come il “documento informativo sulle spese”, e il “riepilogo delle spese di fine anno” inviato tra le comunicazioni periodiche.

Comunicazioni periodiche ai consumatori: i correntisti, in aggiunta all’estratto conto e al documento di sintesi, devono ricevere gratuitamente almeno una volta all’anno, un documento denominato “Riepilogo delle spese”, in cui viene riportato il riepilogo di tutte le spese sostenute dal consumatore nel periodo di riferimento. Il riepilogo deve anche segnalare una serie di notizie: in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, il tasso di interesse debitore applicato e l’importo totale degli interessi addebitati; il tasso di interesse creditore e l’importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento.

 I conti dei consumatori. I consumatori devono avere un “Documento informativo sulle spese” dove sono riportate tutte le spese da pagare in relazione ai servizi collegati al conto di pagamento.

In caso di conti di pagamento “a pacchetto”, il documento informativo riporta le spese per l’intero pacchetto, i servizi e le relative operazioni, nonché le spese aggiuntive per le operazioni eccedenti. Il consumatore ha diritto ad un glossario, con cui si spiega chiaramente i servizi riportati nel documento informativo sulle spese. Il documento deve consegnato al consumatore in tempo utile prima della conclusione del contratto.



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