Continua ancora l’attesa per i risparmiatori per la presentazione delle domande del fondo indennizzo.
Era prevista dal 26 luglio la possibilità di inserire le domande sul portale Consap per accedere al FIR. Invece non c’è traccia di una sezione per la presentazione delle domande e manca ancora il decreto attuativo. E le difficoltà non finiscono qui: non sarà infatti facilissimo per i consumatori districarsi nella complicata procedura per ottenere il rimborso.
Come vi abbiamo annunciato nel precedente articolo, è possibile presentare la domanda soltanto telematicamente nei 180 giorni successivi alla data di uscita di un decreto ministeriale.
Banche in risoluzione: chi può accedere al FIR?
Come già detto, doveva aprirsi il 26 luglio la finestra di sei mesi per gli oltre duecentomila risparmiatori travolti dai crack bancari del periodo 17 novembre 2015 – 31 dicembre 2017. Ma la piattaforma per la presentazione delle domande non è ancora attiva. A far decorrere i termini, e i 180 giorni disponibili per le domande, sarà l’arrivo del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
Il Fondo erogherà un indennizzo per i consumatori dei titoli di Veneto Banca acquistati da Banca Apulia, e azionisti e obbligazionisti della Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara.
I risparmiatori che potranno accedere al Fondo Indennizzo sono persone fisiche, piccoli imprenditori, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso di azioni o di obbligazioni subordinate delle banche in liquidazione.
Hanno diritto al rimborso anche specifiche categorie di risparmiatori dei titoli indennizzabili, i loro successori per causa di morte dei risparmiatori e i familiari (entro il secondo grado) che hanno acquisito la titolarità dei titoli indennizzabili.
Sarà previsto un ristoro automatico per i risparmiatori con patrimonio mobiliare di proprietà inferiore a 100mila euro e con un reddito Isee non superiore ai 35mila euro.
Per chi ha invece un patrimonio sopra i 100mila euro o Isee sopra i 35mila euro, il via libera passerà da una sorta di controllo arbitrale che dovrebbe prevedere una “tipizzazione” in diverse categorie delle violazioni massive e dei criteri che conducono all’erogazione dell’indennizzo. È il caso ad esempio delle vendite di titoli in violazione degli obblighi di trasparenza, oppure l’acquisto di bond e azioni è stato imposto dalla banca per concedere crediti, o se sono state realizzate delle modifiche al profilo di rischio del cliente solo per vendere i titoli poi azzerati.
L’indennizzo varia a seconda che si tratti di azioni o obbligazioni subordinate:
- per gli azionisti è commisurata al 30% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore;
- per gli obbligazionisti subordinati è invece commisurata al 95% del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore.
Quali sono i documenti da presentare nella domanda di indennizzo?
Se il decreto arriva prima della pausa estiva, i risparmiatori avranno tempo fino a febbraio per fare domanda di rimborso. E l’esame delle domande partirà subito, senza aspettare i 180 giorni per la presentazione dei documenti.
Chi ha diritto ad accedere al Fir può chiedere l’indennizzo, anche tramite un rappresentante, presentando e firmando la domanda che sarà pubblicata dalla Commissione tecnica.
Vi ricordiamo che i professionisti dello studio legale Melpignano sono a vostra disposizione per fornirvi indicazioni sulla documentazione da presentare e per aiutarvi nella corretta compilazione della domanda di indennizzo (per informazioni: info@studiomelpignano.it – Tel . 080/5021132 – 370/3433036)
Le domande dovranno contenere i seguenti documenti da inviare esclusivamente tramite il portale:
- copia fronte-retro del documento di identità e del codice fiscale degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante;
- copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato (ad esempio il “Dossier Titoli”); documentazione che per “successori” “e familiari” dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di “risparmiatori”;
- copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del Testo Unico della Finanza (TUF) che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
- copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
- codice IBAN, bancario o postale, intestato all’avente diritto. E’ necessario allegare alla domanda di indennizzo la certificazione da parte dell’Istituto bancario dell’intestazione delle coordinate IBAN, sul quale si chiede di ricevere l’indennizzo.
- copia di delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
- copia di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , recante firma autenticata di tutti gli aventi diritto interessati, attestante che i dichiaranti:
- dal 1° gennaio 2007, non hanno avuto, nella banca in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo, di revisione previsti dall’articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
- non sono parenti ed affini di primo e di secondo grado di amministratori, di controllori e di revisori previsti dall’ articolo 1, comma 505, della legge n. 145/2018;
- non sono controparti qualificate nè clienti professionali previsti dall’ articolo 1, comma 495, della legge n. 145/2018;
- non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento relative agli stessi strumenti finanziari oggetto della domanda di indennizzo, oppure hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, specificando l’importo e la causale rispetto a ciascuna azione o obbligazione subordinata di cui è indicato il codice identificativo e la Banca in liquidazione emittente;
- sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’ articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
In caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante firma autenticata, attestante:
- la data di decesso del risparmiatore;
- i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;
- l’esclusione che vi siano altri successori;
- la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;
- la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
Nel caso di richiesta di indennizzo forfettario (previsto dal comma 502-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145), l’istanza è formulata secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 4 del decreto ministeriale del 10 maggio 2019, con esclusione degli atti indicati nella lettera c) del comma 2 (copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori).
All’istanza deve essere allegata:
- copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in PDF (resa ai sensi dell’ articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), recante firma autenticata, attestante che il reddito complessivo dell’avente diritto ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita, è stato inferiore a 35.000,00 euro nell’anno 2018 oppure che il patrimonio mobiliare di proprietà dell’avente diritto, al netto degli strumenti finanziari (di cui all’art. 1, comma 494, della legge n. 145/2018) nonché dei contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita, è di valore inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018.
Qualora il reddito IRPEF anno 2018 superi il valore di 35.000 euro mentre il valore del patrimonio mobiliare risulti inferiori a 100.000 euro, alla domanda dovrà essere allegata l’Attestazione ISEE con relativa DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).
Il modello DSU è il documento che contiene tutte le informazioni anagrafiche, reddituali e patrimoniali del dichiarante e del proprio nucleo familiare, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.
I redditi contenuti nella DSU sono riferiti al secondo anno solare antecedente alla presentazione della DSU (ultima dichiarazione dei redditi presentata) mentre, per quel che riguarda il patrimonio mobiliare e immobiliare, sono indicati i patrimoni posseduti al 31 dicembre dell’anno solare precedente.
La DSU può essere presentata a un centro di Assistenza fiscale oppure on line, tramite PIN, direttamente all’INPS.
I dati contenuti nella DSU sono in parte autodichiarati (come i dati anagrafici e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione) e in parte acquisiti dall’Agenzia delle Entrate (reddito complessivo IRPEF) e da INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF).
Per le informazioni autodichiarate, il soggetto che compila la DSU si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.
L’Attestazione ISEE è il documento (con l’entrata in vigore del D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013), rilasciato dall’INPS, il quale effettua i calcoli sulla base dei dati autodichiarati contenuti nella DSU e sulla base dei dati derivanti dagli archivi dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, ai sensi dell’articolo 11.
L’attestazione dell’ISEE è resa disponibile dall’INPS entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.
Gli originali della documentazione allegata a corredo della domanda di indennizzo debbono essere conservati a cura del richiedente per le verifiche che potrebbero essere disposte per l’istruttoria delle domande.
In sede di verifica istruttoria, si fa riserva di richiedere, esclusivamente in via telematica, attraverso l’indirizzo e-mail indicato in sede di compilazione della domanda, ulteriori informazioni e documenti che si ritenesse necessario acquisire per la definizione dell’istruttoria.
LEGGI ANCHE Fondo Indennizzo Risparmiatori: i requisiti per ottenere i rimborsi