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Vi abbiamo parlato qualche giorno fa del Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) istituito dalla Legge di Bilancio 2019, con una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Il FIR è deputato all’erogazione di indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1 gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza.

L’operatività del Fondo attendeva, entro il 30 gennaio 2019, un decreto applicativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze con il quale sarebbero dovute essere definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Ebbene, questo decreto (che ad oggi non è ancora stato adottato) i risparmiatori dovranno attenderlo almeno per altri due mesi, così come emerso da indiscrezioni trapelate anche su quotidiani economici di rilievo nazionale.

Quel che già era stato fissato dalla Legge di Bilancio è che la domanda di indennizzo deve essere inviata al Ministro dell’Economia e delle Finanze entro 180 giorni dalla pubblicazione del citato decretoe che i risparmiatori che documentano un valore ISEE inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018 saranno soddisfatti con priorità sulla dotazione del FIR.

Quel che si sta fissando con il citato decreto attuativo, la cui costruzione sta avvenendo nel confronto con la commissione europea dopo le obiezioni sui rischi di contrapposizione con le norme comunitarie, è un modello di domanda di accesso al fondo che parrebbe dover essere supportato da documentazione bancaria o giudiziale «idonea a comprovare violazioni massive» del Testo unico della Finanza che hanno causato il «danno ingiusto» da risarcire.

I documenti sulle «violazioni massive», certificherebbero e proverebbero la «vendita fraudolenta», l’unica che secondo le direttive europee dà diritto a rimborsi.

Le banche avranno 30 giorni di tempo per fornire le carte: 30 giorni a partire da quando? E in caso di mancata consegna il risparmiatore tradito non avrebbe più diritto ad accedere al fondo?

Per ora, tante indiscrezioni e interrogativi che solo il Decreto attuativo del MEF potrà chiarire.

 

Per approfondire:

Fondo di indennizzo per i risparmiatori: le novità della Legge di Bilancio 2019



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