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Il contribuente che riceva un estratto di ruolo notificato da oltre 10 anni tramite cartella può richiedere all’agente della riscossione una copia degli atti interruttivi della prescrizione e, qualora l’ente non provveda a tale incombenza, il debito può considerarsi prescritto.

Lapidario il principio espresso dalla Sentenza n. 279/4/18, depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza il 21 maggio 2018: la pretesa erariale può considerarsi prescritta se l’agente della riscossione non ha conservato gli atti interruttivi della prescrizione.

In buona sostanza, l’agente ha l’obbligo di conservare gli atti e non può addurre a giustificazione della mancata consegna il dovere di conservazione quinquennale.

Per approfondire:

Ctp Vicenza, Sez. IV, 21 maggio 2018, n. 279



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