Articolo su inserto NT+ Diritto de Il Sole 24 Ore a firma dell’Avvocato Melpignano: Phishing e onere della prova, responsabilità della banca per i log privi di “legenda esplicativa intellegibile”.

Il mancato rispetto da parte dell’intermediario delle procedure previste per l’operatività online, rende superflua ogni ulteriore indagine relativa al comportamento delle parti e fa ricadere esclusivamente a carico del prestatore del servizio di pagamento, in questo caso un istituto di credito, la responsabilità per l’operazione fraudolenta posta in essere sul conto corrente on line del cliente.
Questa in estrema sintesi la decisione assunta dall’arbitro bancario e finanziario -ABF- Collegio di Milano, nella seduta del 28 Aprile 2022.

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