clausole-vessatorie

Sottoscrivere contratti fa parte del quotidiano. È un gesto cui si presta sempre meno attenzione, anche quando il contratto da firmare riveste una certa importanza.

Si segnala un caso particolare, che ha coinvolto più persone, relativo a un contratto di guardiania – di quelli sottoscritti generalmente per far sorvegliare un’abitazione o una piccola casa al mare. È emblematico perché riguarda una società molto presente sul territorio nazionale, che pure non ha esitato a inserire nel documento due clausole da considerarsi inapplicabili.

Si definiscono clausole vessatorie perché, come dice la legge, determinano uno squilibrio di posizioni tra il soggetto forte – quindi la società – e i consumatori.

1.      La prima clausola determina una durata contrattuale in apparenza breve – tre anni – con un rinnovo tacito di altri cinque. Un accordo che, di fatto, limita la capacità di andare sul mercato e scegliere una società che fornisca servizi migliori, o anche solo più convenienti (Cass., Sez. VI, n. 20401/2015). Esiste anche un termine entro il quale effettuare la disdetta, sei mesi prima, che quindi può sfuggire facilmente.

2.     La seconda clausola regola il rapporto in caso di lite con la società, ovvero stabilisce il Foro Competente. La legge dice che il Tribunale in cui il consumatore deve far valere i propri diritti è quello della città in cui risiede: nei contratti in esame, al contrario, si rimanda al luogo in cui la società opera stabilmente come sede legale. Un’altra clausola che può essere contestata, perché inapplicabile nei confronti del consumatore (art. 33, co. 2, lett. U, Codice del Consumo).

Il consiglio, ogni volta che si sottoscrive un contratto, è di leggere attentamente le clausole: la legge è dalla parte del cittadino e permette di impugnare quelle vessatorie.

Clicca qui per vedere il video correlato



Iscriviti alla Newsletter

Categorynews
Lascia un commento:

*

Il tuo indirizzo email non verrà reso pubblico.

-=-